EU Shareholder Rights Directive II (SRD II)

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A partire dal 03.09.2020 sarà applicabile la EU Shareholder Rights Directive II (SRD II) rivista. Anche se sono interessati dalla nuova direttiva solo gli stati membri UE e SEE, la SRD II ha effetti anche su istituzioni finanziarie al di fuori dell'UE o del SEE. La direttiva modificata persegue l'obiettivo di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti di società quotate in borsa e di agevolare la trasmissione transfrontaliera di informazioni. A tale proposito si applica il principio secondo cui la direttiva UE costituisce uno standard minimo che in sede di attuazione a livello nazionale può anche essere superato (ma non può non essere raggiunto).

 

Chi è interessato da questa direttiva?

Investitori (di seguito «azionisti») che detengono azioni di società che hanno la loro sede in uno stato membro dell'Unione Europea (UE) o in un altro stato contraente dello Spazio Economico Europeo (SEE) e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato organizzato (di seguito «società»). 

Panoramica degli stati membri:

Belgio

Bulgaria

Danimarca

Germania

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Irlanda

Islanda (SEE)

Italia

Croazia

Lettonia

Liechtenstein (SEE)

Lituania

Lussemburgo

Malta

Paesi Bassi

Norvegia (SEE)

Austria

Polonia

Portogallo

Romania

Svezia

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Repubblica Ceca

Ungheria

Regno Unito*

Cipro

*fino all'entrata in vigore dell'uscita, richiesta il 29.03.2017.

La European Securities and Markets Authority ESMA ha pubblicato una lista dei mercati regolamentati in Europa.

 

Cosa cambia per me?

La nuova direttiva introduce le seguenti importanti novità:

 

Identificazione degli azionisti

Per migliorare la comunicazione tra le società e i loro azionisti, la nuova Direttiva SRD II prevede una regolamentazione secondo la quale in futuro le società potranno chiedere agli intermediari informazioni rilevanti sull'identità dei loro azionisti. In qualità di banca depositaria, Raiffeisen ha il dovere, in caso di richiesta, di trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dell'azionista ai sensi delle disposizioni di legge (come numero di identificazione, nome, indirizzo, indirizzo e-mail, tipo di partecipazione, numero di azioni, data d'acquisto ed eventualmente informazioni su terzi che possono prendere decisioni di investimento a nome dell'azionista) alla società di cui detiene azioni in deposito.

Avviso importante: In qualità di azionista di azioni interessate dalla SRD II, a partire dall'entrata in vigore della SRD II lei non potrà rifiutare la comunicazione di queste informazioni. 

 

Trasmissione di informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti

Un impegno più semplice e a lungo termine degli azionisti presso le società e quindi una semplificazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti dovranno essere garantiti da una migliore comunicazione e da un flusso di informazioni semplificato (anche per fattispecie transfrontaliere) tra le società e i loro azionisti.

A integrazione delle informazioni sulle transazioni di capitale già oggi messe a disposizione, ora gli azionisti verranno da noi informati anche in merito alle imminenti assemblee generali delle società, nella misura in cui noi riceveremo tali informazioni. Inoltre, in qualità di banche depositarie, siamo tenuti a facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti (in particolare la partecipazione e l'espressione del proprio voto in occasione delle assemblee generali). Questo servizio viene offerto già oggi da Raiffeisen, gli ordini possono essere impartiti direttamente al suo consulente Raiffeisen.

 

Link di approfondimento e informazioni