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Versamento retroattivo nel pilastro 3a

Le occasioni perse solitamente non si ripresentano. Ma dal 2025 il Consiglio federale apre una possibilità limitata di effettuare versamenti supplementari retroattivi nel pilastro 3a.

03.11.2025

In virtù della modifica dell'ordinanza del Consiglio federale, se esercitate un'attività lucrativa in futuro avrete 10 anni di tempo per recuperare i mancati versamenti nel pilastro 3a e colmare le lacune risultanti beneficiando di agevolazioni fiscali.

 

Cosa significa questo concretamente?

 

  • Si generano lacune solo nel caso in cui non sia stato versato l'importo massimo nel pilastro 3a seppur essendovi legittimati. Ciò presuppone un reddito da lavoro soggetto all'AVS nell'anno corrispondente.
  • Le lacune generate da eventuali pause dal lavoro per formazione/perfezionamento professionale o congedi parentali non possono essere colmate se in questi anni non è stato conseguito alcun reddito soggetto all'AVS. 
  • Il versamento retroattivo avviene in aggiunta all'importo del pilastro 3a dell'anno in corso versato integralmente.
  • Il versamento retroattivo massimo consentito corrisponde al «piccolo contributo» (2025: CHF 7'258, vale anche per i lavoratori indipendenti).
  • È possibile effettuare un versamento supplementare retroattivo con un pagamento unico. L'importante è che il versamento supplementare retroattivo avvenga entro un anno civile. Non è consentita una ripartizione su più anni.
  • Con un riscatto è invece possibile colmare le lacune di più anni.
  • La lacuna deve essere colmata entro dieci anni.
  • Una volta percepita la prestazione di vecchiaia, non è più possibile un versamento retroattivo. Questo vale anche in caso di scadenza di una polizza del pilastro 3a.
  • Un pagamento supplementare per colmare lacune è possibile a partire dal 2025 e può essere effettuato dal 1° gennaio 2026.
  • Per effettuare un riscatto nel pilastro 3a vi invitiamo a rivolgervi alla vostra Banca Raiffeisen.

Conclusione

La nuova regolamentazione del Consiglio federale entra in vigore dal 01.01.2025 e consente, entro determinati limiti, di effettuare versamenti supplementari retroattivi nel pilastro 3a. Non sarà possibile recuperare i mancati versamenti precedenti al 2025, poiché è possibile colmare solo lacune future che si creeranno a partire dal tale anno.