Nella sessione primaverile 2023 il Parlamento ha approvato la riforma della previdenza professionale obbligatoria (LPP). Il PS e i sindacati hanno già annunciato un referendum contro la riforma e la votazione popolare è data per certa. Queste sono le principali delibere della revisione
1. Riduzione al 6 per cento del tasso di conversione LPP
La riduzione del tasso di conversione LPP dal 6.8 al 6 per cento è una delle misure principali della riforma LPP. Il tasso di conversione legale si applica solo per gli averi di vecchiaia assicurati in regime obbligatorio – da questo è interessato circa il 14 per cento degli assicurati. A causa della riduzione del tasso di conversione, in futuro le loro rendite saranno più basse del 12 per cento. In cifre: su un capitale di vecchiaia risparmiato pari a CHF 100'000, in futuro i pensionati percepiranno una rendita annua ridotta di CHF 800.- (CHF 6'000 anziché 6'800).
2. Riduzione della soglia di entrata
La soglia di entrata deve essere ridotta dagli attuali CHF 22'050 a CHF 19'845. Obiettivo: in questo modo anche redditi inferiori vengono assicurati nella previdenza professionale.
3. Riduzione della deduzione di coordinamento: nuovo modello
Con l'espressione «deduzione di coordinamento» si intendono quelle quote salariali già assicurate nell'AVS, che per questo vengono detratte dal salario assicurato nel secondo pilastro. Attualmente questa deduzione è fissata a CHF 25'725. La riforma prevede che ammonti al 20 per cento del salario soggetto all'AVS fino a un importo massimo di CHF 17'640 (equivalente al 20 per cento del salario massimo AVS di CHF 88'200). Obiettivo: miglioramento per i lavoratori a basso reddito e per chi è impiegato presso più datori di lavoro.
4. Appiattimento delle aliquote contributive
I contributi salariali nella cassa pensioni, i cosiddetti accrediti di vecchiaia, saranno adeguati e scaglionati in maniera meno forte rispetto a oggi. Da adesso in poi, dai 25 ai 44 anni di età è previsto un accredito di vecchiaia del 9 per cento sul salario soggetto alla LPP. A partire dai 45 anni, l'accredito di vecchiaia diventa del 14 per cento. In questo modo si abbassano gli accrediti di vecchiaia soprattutto per i lavoratori in età più avanzata, cosa che migliora anche le loro opportunità sul mercato del lavoro.
5. Compensazione
Le prime 15 classi di età che andranno in pensione dopo l'entrata in vigore della riforma riceveranno un supplemento di rendita a vita; tale supplemento dipende dall'avere di vecchiaia accumulato. Chi, al momento del pensionamento, dispone di un avere di vecchiaia di CHF 220'500 o inferiore riceve l'importo massimo, che ammonta, graduato su cinque anni, rispettivamente a un massimo di CHF 2'400, 1'800 o 1'200 l'anno. Per gli averi di vecchiaia compresi tra CHF 220'500 e 441'000 è previsto un supplemento ridotto. Chi dispone di un avere maggiore non riceve alcuna compensazione. Secondo questo modello un assicurato su due in queste classi di età beneficerebbe del supplemento di rendita, che sarebbe quindi esteso anche a molti assicurati non interessati dalla riduzione dell'aliquota di conversione.
6. Finanziamento
Le casse pensioni dovranno finanziare i pagamenti a titolo di compensazione attingendo ai propri accantonamenti. A ciò si aggiunge una detrazione dello 0.24 per cento sul salario assicurato dei lavoratori ancora attivi per 15 anni.