Indennità in caso di pensionamento anticipato involontario

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L'indennità di partenza in caso di pensionamento anticipato involontario è una buonuscita forfettaria per motivi di età e/o anzianità di servizio – per lo più a causa di una futura perdita di reddito. Cosa dice la legge in merito e quali tipi di indennità di partenza esistono?

 

Indennità di partenza e diritto del lavoro

Ai sensi del codice delle obbligazioni, il collaboratore riceve un'indennità di partenza se ha almeno 50 anni di età e venti o più anni di servizio presso il datore di lavoro. L'importo può essere stabilito nel contratto di lavoro oppure, in assenza di questa disposizione, dal giudice, e ammonta ad almeno due mensilità e a un massimo di otto salari mensili.

Tuttavia, sulla base dell'articolo 339d CO, queste indennità di solito non vengono versate in quanto il datore di lavoro può detrarre o compensare le prestazioni dell’istituto di previdenza versate al collaboratore e finanziate dal datore di lavoro (contributi Cassa pensioni).

Vanno distinte dall'indennità di partenza prevista dal codice delle obbligazioni le buonuscite corrisposte nel contesto di piani sociali. Nella maggior parte dei casi, queste indennità sono concesse sulla base di licenziamenti o chiusure aziendali. Le aziende con oltre 250 dipendenti sono inoltre tenute a redigere un piano sociale (eccetto che nei procedimenti fallimentari o nelle successioni aziendali).

 

Indennità di partenza senza carattere previdenziale

Una liquidazione senza carattere previdenziale è considerata un reddito sostitutivo o un'indennità per la cessazione di un'attività. I motivi possono essere, ad esempio, i seguenti:

  • Risarcimento per il licenziamento. 
  • Premio di rischio per il futuro personale e professionale.
  • Premio di fedeltà per anzianità di servizio.
  • Risarcimento per pagamenti di salario non corrisposti.

Dal punto di vista fiscale, queste indennità sono corrisposte e tassate con gli altri redditi, generalmente con l'ultimo pagamento di salario.

Se la liquidazione rappresenta un versamento transitorio fino al raggiungimento dell’età di pensionamento, la durata di questa transizione viene presa in considerazione nella determinazione del reddito da assoggettare a imposta.

 

Indennità di partenza a carattere previdenziale

Le indennità di partenza in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro hanno carattere previdenziale se servono esclusivamente e irrevocabilmente ad attenuare le conseguenze finanziarie dovute ai rischi legati alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso. Ne sono un esempio, in particolare, le indennità finalizzate a colmare le lacune nella Cassa pensioni dovute alla partenza anticipata.

Le buonuscite hanno carattere previdenziale se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  • l'uscita dall'azienda può avvenire solamente a partire dal compimento dei 55 anni;
  • deve avvenire una cessazione definitiva dell'attività lucrativa principale;
  • in tal modo viene compensata una futura lacuna previdenziale di entità corrispondente ai contributi ordinari versati alla Cassa pensioni dal collaboratore e dal datore di lavoro nel periodo compreso tra l'uscita dall'istituto di previdenza e l’età ordinaria regolamentare di pensionamento;
  • non è ammesso l'utilizzo al fine di colmare una possibilità di riscatto per anni contributivi mancanti nell'istituto di previdenza.

Al momento della corresponsione il datore di lavoro deve confermare al collaboratore la liquidazione in capitale e comunicare a quale scopo è destinata. Il calcolo della quota che ha carattere previdenziale deve essere con-fermato dalla Cassa pensioni. Ciò è importante affinché il collaboratore possa fornire all'autorità fiscale le necessarie informazioni.

Le indennità di partenza sono soggette ad AVS?

Le indennità per risoluzione anticipata del contratto e si-mili (ad es. per straordinari e ferie, gratifiche, ecc.) sono integralmente soggette ad AVS.

In casi complessi quali chiusure aziendali, fusioni e ristrutturazioni, può essere concesso un esonero di CHF 126'900 .–. Tuttavia, in caso di proseguimento parziale del rapporto di lavoro non è possibile avvalersi di privilegi AVS.

Uno sgravio parziale è previsto inoltre per le persone senza previdenza professionale. Per indennità versate sotto forma di rendita vi sono diversi fattori da considerare (cfr. promemoria AVS 2.05 ).