Condizioni generali di contratto

1 Ambito di applicazione

 

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto («CGC») si applicano a tutti i contratti e gli accordi («Contratto») stipulati tra il Centro Imprenditoriale Raiffeisen («RCI») e un cliente.

 

1.2 L'RCI è una società del Gruppo Raiffeisen. Il cliente prende atto che il Gruppo Raiffeisen è composto dalla Raiffeisen Svizzera società cooperativa, dalle sue banche Raiffeisen e da tutte le altre società che attualmente fanno parte del Gruppo Raiffeisen e che ne faranno parte in futuro (collettivamente «Società del Gruppo»).

 

1.3 Nel caso in cui esistano versioni linguistiche diverse delle presenti CGC, fa testo la versione tedesca.

2 Gerarchia

 

2.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, in caso di contraddizioni tra le disposizioni delle presenti CGC e le disposizioni di un contratto stipulato sulla base delle stesse, prevalgono le disposizioni del contratto.

3 Stipula del contratto

 

3.1 Il contratto tra il cliente e l'RCI è validamente stipulato se

 

3.2 a) le parti firmano un accordo separato, oppure

 

3.3 b) se il cliente accetta un'offerta dell'RCI invariata ovvero in base ad essa ottiene servizi dell'RCI.

 

3.4 Il cliente accetta le presenti CGC come parte vincolante del contratto se

 

3.5 accetta le CGC nell'ambito della stipula di un contratto, oppure se

 

3.6 le CGC sono allegate al contratto come appendice.

 

3.7 Per essere vincolanti, gli accordi verbali e telefonici, e cioè le integrazioni e le modifiche al contratto, richiedono una conferma scritta o elettronica da parte dell'RCI.

4 Rifiuto e modifica di prestazioni

 

4.1 In qualsiasi momento l'RCI ha il diritto di non accogliere le richieste del cliente (in base alle quali l'RCI è tenuta a fornire servizi) o di ritirare le proprie offerte (in base alle quali l'RCI offre servizi al cliente) senza indicarne i motivi e senza che l'RCI sia responsabile per danni che possano derivarne al cliente.

 

4.2 In qualsiasi momento l'RCI si riserva il diritto di modificare o interrompere in tutto o in parte la propria offerta di servizi. L'RCI informa i clienti interessati di tali cambiamenti. Le modifiche nella fornitura di servizi si considerano approvate dal cliente se questo continua a utilizzare i servizi modificati dell'RCI.

5 Scadenze

 

5.1 Eventuali scadenze assegnate nel contratto all'RCI saranno considerate obiettivi generali in assenza di una disposizione esplicita nel contratto stesso.

 

5.2 Il cliente ha l'obbligo di informare immediatamente l'RCI in merito a ritardi imminenti o riconoscibili in relazione alle scadenze assegnate nel contratto al cliente e di contrastare i ritardi con misure adeguate a proprie spese o di compensarli.

6 Adempimento, ricorso a terzi

 

6.1 Per la fornitura dei propri servizi l'RCI ha il diritto in qualsiasi momento di rivolgersi a terzi (ad es. esperti RCI, specialisti tecnici, società del Gruppo).

7 Luogo d'adempimento

 

7.1 Luogo d'adempimento è il luogo designato dall'RCI. Se tale luogo non viene designato, vale come luogo d'adempimento la sede dell'RCI incaricato dell'esecuzione del contratto.

8 Remunerazione

 

8.1 Il tipo di remunerazione e il suo ammontare sono concordati nel contratto. In alternativa, valgono le condizioni dell'offerta.

 

8.2 Il cliente è inoltre tenuto a pagare separatamente all'RCI le spese aggiuntive (ad es. in seguito al coinvolgimento di terzi a causa di fattori esterni) e le spese accessorie (come spese o tempi/costi di viaggio) che l'RCI ha sostenuto in relazione all'adempimento del contratto e che non sono esplicitamente incluse nel prezzo concordato. Sulla fattura l'RCI mostra questi costi separatamente.

 

8.3 L'RCI può subordinare la prestazione dei propri servizi alla preventiva fornitura di adeguati anticipi o di altre garanzie.

 

8.4 Ci si riserva il diritto di modificare la base tariffaria (ad es. tariffa oraria o giornaliera) dell'RCI e ciò vale anche per i contratti esistenti.

 

8.5 In assenza di disposizioni contrarie nel contratto, l'imposta sul valore aggiunto non è inclusa nell'importo della fattura. Sulla fattura l'RCI mostra l'imposta sul valore aggiunto separatamente.

9 Modalità di pagamento

 

9.1 Il cliente si impegna a pagare per intero l'importo a lui fatturato entro 30 giorni dalla data della fattura.

 

9.2 A partire dalla seconda richiesta di pagamento il cliente riconosce e accetta che l'RCI può fatturargli un risarcimento per gli inconvenienti pari al 5% dell'importo della fattura.

10 Richiesta d'informazioni / inoltro di documenti del cliente

 

10.1 Nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto e la realizzazione dello stesso, il cliente svincola completamente l'RCI dal segreto industriale e commerciale ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale (CP) e, in base alle disposizioni pertinenti della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), concede all'RCI l'autorizzazione per richiedere in qualunque momento a terzi (ad es. esperti RCI, agenzie di informazioni o società del Gruppo) le informazioni necessarie e/o per divulgare i documenti del cliente a terzi (ad es. a specialisti o società del Gruppo).

 

10.2 L'RCI ha il diritto di richiedere al cliente una conferma scritta separata della presente liberatoria o del consenso.

11 Obblighi di collaborazione del cliente

 

11.1 Il cliente è tenuto a collaborare pienamente e direttamente.

 

11.2 Il cliente è tenuto a informare l'RCI, senza indugio e senza che gli venga ulteriormente richiesto di farlo, di tutti gli avvenimenti e gli sviluppi che sono importanti per l'RCI in relazione alla fornitura dei servizi concordati contrattualmente, in particolare se influiscono sull'esecuzione del contratto o possono incidere negativamente sulla fornitura dei servizi concordati contrattualmente.

 

11.3 Il cliente si impegna a fornire all'RCI tutti i documenti necessari per la fornitura dei servizi concordati contrattualmente.

12 Garanzia RCI / obbligo di reclamo da parte del cliente

 

12.1 L'RCI fornisce i servizi concordati nel contratto sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti («Documenti») che il cliente mette a disposizione dello stesso RCI. L'RCI non verifica l'attualità, la correttezza e/o la completezza dei documenti forniti.

 

12.2 L'RCI fornirà i servizi concordati contrattualmente con cura professionale e secondo lo stato attuale della tecnica. In particolare, l'RCI non garantisce la correttezza e la completezza delle informazioni fornite né il verificarsi di determinate conseguenze economiche o di altro tipo. La responsabilità in questo senso rimane sempre ed esclusivamente a carico del cliente.

 

12.3 Al più tardi entro 10 giorni dopo la prestazione dei servizi, il cliente è tenuto a comunicare all'RCI, immediatamente e per iscritto, eventuali carenze, fornendo una descrizione precisa delle parti mancanti o difettose. In caso di notifica mancante, tardiva o imprecisa, i servizi dell'RCI sono considerati adempiuti in tempo e correttamente.

13 Responsabilità

 

13.1 La responsabilità dell'RCI è esclusa nella misura consentita dalla legge.

 

13.2 Nei confronti dell'RCI il cliente è responsabile in misura illimitata per danni a persone e cose causati dal cliente stesso.

 

13.3 Per perdite finanziarie causate colpevolmente dal cliente, quest'ultimo risponde fino all'importo del compenso concordato nel contratto, ma almeno fino a fr. 10'000 (diecimila franchi svizzeri). Questa limitazione non si applica ai danni causati da grave negligenza o intenzionalmente.

 

13.4 Nel caso in cui un terzo reclami dei diritti nei confronti dell'RCI sulla base dei risultati dei servizi e del lavoro prodotti dall'RCI, il cliente è tenuto a risarcire completamente, alla prima richiesta, l'RCI senza lamentarsi.

14 Segretezza / protezione dei dati

 

14.1 Il cliente è tenuto a non trasmettere dati, informazioni e documenti a terzi, né a riprodurli o utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti dal contratto senza il previo consenso scritto dell'RCI. Qualsiasi uso dei dati, delle informazioni e dei documenti per scopi propri del cliente al di fuori dell'adempimento del contratto deve essere evitato.

15 Diritti concernenti i risultati del lavoro

 

15.1 I diritti di proprietà intellettuale di una parte esistenti prima della conclusione del contratto rimangono al rispettivo titolare dei diritti.

 

15.2 Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio, ecc. relativi ai risultati di lavoro prodotti nell'ambito di un contratto rimangono interamente all'RCI, indipendentemente dalla loro tutelabilità, a partire dal momento della loro creazione. Ciò vale indipendentemente dal fatto che i risultati del lavoro siano stati sviluppati solo dall'RCI oppure in collaborazione con il cliente. Non vi è alcun trasferimento di questi diritti di proprietà intellettuale dall'RCI al cliente.

 

15.3 Il cliente ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro svolto in base a un contratto per i propri scopi nell'ambito della propria attività commerciale. La cessione dei risultati del lavoro a terzi richiede il previo consenso dell'RCI.

 

15.4 L'RCI ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro (ad es. progetti, procedure e idee), che nella fornitura dei propri servizi ha sviluppato da solo o insieme al cliente, anche nella fornitura di servizi di natura simile per altri clienti, a condizione che non sia possibile identificare il cliente in questione. In caso contrario l'RCI ottiene il consenso del cliente.

16 Comunicazione non criptata via e-mail

 

16.1 Il cliente accetta e con la presente autorizza l'RCI a scambiare con lui dati via Internet tramite e-mail non criptate in relazione all'elaborazione di un contratto. Questi documenti possono contenere ad es. offerte personali, verbali di consultazione, ecc.

 

16.2 Il cliente viene informato che i dati possono essere trasmessi in modo sicuro tramite e-mail cifrate (Secure Mail).

 

16.3 Il cliente riconosce che la trasmissione di dati non criptati via Internet comporta per lui notevoli rischi e pericoli, in particolare il rischio di falsificazione dei contenuti, trasmissione incompleta, errori nell'inserimento dell'indirizzo e-mail e quindi nell'invio a terzi non autorizzati, interruzioni o guasti nel servizio e un uso improprio da parte di terzi non rilevabile. Queste circostanze possono mettere a rischio la tutela dei segreti aziendali.

 

16.4 L'RCI non si assume alcuna responsabilità per la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. I danni derivanti dai rischi e pericoli elencati al punto 16.3 sono a carico del cliente.

17 Uso del nome e del logo dell'azienda

 

17.1 L'utilizzo del nome della società e del logo dell'RCI e/o della Raiffeisen Svizzera società cooperativa è consentito al cliente solo previo consenso scritto del rispettivo titolare dei diritti.

18 Completezza

 

18.1 Queste CGC e il contratto regolano in modo conclusivo i rapporti tra le parti in relazione ai servizi concordati nel contratto stesso. Con la presente sono escluse le condizioni generali di contratto del cliente.

19 Requisito della forma scritta

 

19.1 Per essere valide, le presenti CGC, il contratto e tutti gli altri allegati contrattuali, nonché le eventuali modifiche e integrazioni di questi documenti devono essere redatte per iscritto. A questo requisito formale si può derogare solo con un accordo scritto.

 

19.2 Le comunicazioni per l'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti CGC o dal contratto devono essere indirizzate all'altra parte per iscritto.

20 Invalidità delle disposizioni

 

20.1 Qualora singole disposizioni o parti delle presenti CGC o del contratto si rivelassero nulle o inefficaci, la validità delle CGC o del contratto nel suo complesso non sarà compromessa. In tal caso, le parti devono interpretare e adattare le CGC o il contratto in modo tale che lo scopo previsto dalla parte nulla o inefficace sia per quanto possibile raggiunto.

21 Cessione e trasferimento

 

21.1 La cessione di diritti e obblighi ai sensi delle presenti CGC o del contratto oppure il trasferimento delle presenti CGC o del contratto a terzi richiede il previo consenso scritto dell'altra parte, se non espressamente concordato in modo diverso.

22 Utilizzo del cliente sulla lista delle referenze

 

22.1 L'RCI ha il diritto di inserire il cliente utilizzando il suo logo nella propria lista di referenze.

23 Legge applicabile / foro competente

 

23.1 Le presenti CGC e il contratto sono disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980.

 

23.2 Foro competente esclusivo per eventuali controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale è San Gallo, sede dell'RCI.

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