Concubinato e previdenza

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Matrimonio o concubinato: entrambe le forme di unione domestica hanno pro e contro. Perciò è importante conoscere le differenze per poter affrontare consapevolmente le conseguenze finanziarie e giuridiche in materia di previdenza.

Concubinato e previdenza

Le coppie in concubinato dovrebbero essere consapevoli del fatto che anche per la previdenza sussistono delle differenze rispetto al matrimonio. Queste sono illustrate nella nostra guida.

Chiunque viva in concubinato e rinunci a un certificato di matrimonio non è automaticamente assicurato secondo il diritto previdenziale e di successione. Il principio svizzero a 3 pilastri è ancora orientato alla situazione previdenziale tradizionale delle coppie sposate. Le coppie in concubinato devono essere consapevoli di queste peculiarità in materia di previdenza:

 

Primo pilastro

Nell'AVS, le coppie sposate beneficiano dei contributi del coniuge. . Nel caso di coppie in concubinato, ognuno paga i contributi AVS per se stesso. Ciò significa che il partner in concubinato che non svolge un'attività lavorativa deve annunciarsi presso l'AVS per versare i cosiddetti contributi AVS per persone senza attività lucrativa. In età di pensionamento, le rendite delle coppie sposate sono combinate e ridotte o limitate. Le coppie in concubinato ricevono integralmente entrambe le rendite individuali.

In caso di decesso, il coniuge superstite riceve una rendita per vedove/i, se soddisfa le condizioni previste dalla legge sull'AVS. Nel caso di coppie in concubinato, il partner superstite non può far valere alcun diritto, a meno che non sia stato precedentemente sposato. Per la rendita per orfani è tuttavia ininfluente se la coppia è sposata o meno.

 

Secondo pilastro

In caso di decesso, il coniuge superstite riceve per legge una rendita per vedove/i se ha figli a carico o ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. Anche le persone divorziate hanno diritto, a determinate condizioni, a una rendita dalla cassa pensioni. Nel caso di coppie in concubinato, le prestazioni vengono concesse in base al regolamento della rispettiva cassa pensioni. Per questo motivo, vale la pena di chiarire questo punto con la cassa pensioni, poiché le rendite ai partner in concubinato non sono regolate dalla legge. Se non sono previste prestazioni, si può stipulare un'assicurazione sulla vita privata per colmare la lacuna previdenziale e proteggere il partner.

In caso di decesso di una persona sposata che lascia un conto o una polizza di libero passaggio, la prestazione in capitale viene versata in primo luogo al coniuge superstite e ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani. Possono essere beneficiari anche i bambini in affidamento ed eventualmente i coniugi divorziati, nella misura in cui hanno diritto alle prestazioni ai sensi della LPP. È possibile definire, in misura limitata, anche ulteriori beneficiari. Ad esempio, nel caso di coppie non sposate, il beneficiario può essere il partner in concubinato. In ogni caso è importante informare tempestivamente la fondazione di libero passaggio dell'ordine dei beneficiari.

 

Terzo pilastro

Di norma, il patrimonio previdenziale del pilastro 3a va prima al coniuge superstite, conformemente all'ordine dei beneficiari. Tuttavia, possono essere aggiunti altri beneficiari. Per prendere in considerazione il partner in concubinato, si raccomanda di contattare la fondazione di previdenza. L'ordine dei beneficiari nelle assicurazione sulla vita della previdenza libera (pilastro 3b) può essere progettato individualmente in conformità con la Legge sul contratto d'assicurazione. I restanti valori patrimoniali vengono trasferiti, in seguito al decesso, agli eredi aventi diritto in base al diritto di successione e, nel caso di coppie sposate, anche in base al regime matrimoniale. Maggiori informazioni alla voce Copertura partner in concubinato in caso di decesso.

 

Matrimonio o concubinato? Gli effetti più importanti sulla previdenza

PrestazioniMatrimonioConcubinato
Rendita per vedove/i (AVS)Sì, se sono soddisfatte le relative condizioniNo
Rendita per vedove/i (LPP)Sì, se sono soddisfatte le relative condizioniPossibile a seconda del regolamento
Capitale di libero passaggio (LPP)Sì, ai sensi dell'art. 15 OLPSì, ai sensi dell'art. 15 OLP e se sono soddisfatte le condizioni
Rendita per vedove/i (LAINF)Sì, se sono soddisfatte le relative condizioniNo
Rendita per orfani (AVS/LPP)
Capitale di risparmio o di decesso (pilastro 3a)Sì, ai sensi dell'OPP3 e se sono soddisfatte le condizioni
Capitale di decesso (pilastro 3b)Libera indicazione dei beneficiari possibileLibera indicazione dei beneficiari possibile

Basi giuridiche

Il matrimonio è regolato in modo esaustivo dal Codice civile svizzero (CC) Sebbene anche la forma di vita del concubinato sia molto diffusa, non esiste una relativa base giuridica. In mancanza di regolamentazioni specifiche tra i partner in concubinato, i tribunali valutano le controversie ai sensi del diritto civile basandosi sulle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (CO), in particolare sulle disposizioni legali relative alla società semplice (art. 530 e segg. CO) e sul diritto di mandato (art. 394 e segg. CO). Tuttavia, questi non sono intesi a disciplinare la convivenza di due persone. L'incertezza giuridica e l'inadeguatezza possono essere contrastate stipulando un accordo scritto di concubinato. In questo modo è possibile regolare la convivenza e prevenire le conseguenze di una separazione.